La demolizione: un obbligo di inventario esaustivo
La diagnosi amianto prima della demolizione è fondamentalmente diversa dalla diagnosi prima dei lavori. Questa distinzione è essenziale e spesso mal compresa. Prima dei lavori, la diagnosi è mirata alle zone e ai materiali suscettibili di essere perturbati dagli interventi pianificati. Prima di una demolizione — totale o parziale — l’inventario deve coprire l’intero edificio o la parte da demolire, senza eccezione.
La ragione è semplice: durante una demolizione, tutti i materiali dell’edificio saranno perturbati, spostati o distrutti. Non esiste nessuna zona che possa essere “lasciata in situ”. L’insieme dei materiali contenenti amianto presenti nell’edificio libererà quindi potenzialmente fibre e genererà rifiuti speciali che devono essere trattati secondo filiere regolamentate. Senza inventario esaustivo preliminare, né l’organizzazione del cantiere di demolizione né l’eliminazione dei rifiuti possono essere pianificate correttamente.
Quest’obbligo deriva da diversi testi legali federali: l’ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), l’ordinanza sui trasporti di rifiuti (OTRif), la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e le direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).
Demolizione totale e demolizione parziale: quali differenze?
Demolizione totale
Quando un edificio deve essere interamente demolito, la diagnosi amianto riguarda l’insieme della costruzione: involucro esterno, struttura, allestimenti interni, impianti tecnici, sotterranei e, se del caso, le opere annesse (garage, dipendenze, ripari). L’inventario redige la lista completa di tutti i materiali contenenti amianto presenti, con la loro quantità stimata, il loro stato di conservazione e la loro precisa localizzazione.
Questa diagnosi esaustiva serve da base per la pianificazione del cantiere di demolizione-risanamento. Viene trasmessa all’impresa di demolizione e all’impresa di risanamento amianto (che possono essere la stessa a seconda dei casi), nonché alle autorità competenti in occasione della domanda di autorizzazione di demolire.
Demolizione parziale
La demolizione parziale — per esempio la demolizione di un corpo di fabbrica annesso, di un piano, di un’ala di edificio o di una parte di un edificio industriale — richiede un inventario riguardante tutte le parti dell’edificio interessate dalla demolizione. Le zone conservate devono essere anch’esse prese in considerazione, poiché la loro interfaccia con le zone demolite può comportare materiali contenenti amianto che i lavori di demolizione influenzeranno.
La demolizione parziale è spesso più complessa da gestire rispetto alla demolizione totale sul piano della diagnosi, perché occorre definire precisamente i limiti della zona da demolire e identificare i materiali contenenti amianto che si trovano all’interfaccia tra le due parti.
Cosa copre l’inventario esaustivo prima della demolizione
L’inventario prima della demolizione è più completo e più dettagliato dell’ispezione realizzata per una diagnosi prima dei lavori. Copre sistematicamente:
L’involucro esterno: tetti (lastre di fibrocemento ondulate o piane, ardesia artificiale, rivestimenti di asfalto con amianto), facciate (rivestimenti in fibrocemento, intonaci esterni), serramenti esterni e loro giunti di tenuta, finestre per tetto, grondaie e discendenti in fibrocemento.
La struttura e il grezzo: proiezioni su travi e solai metallici, intonaci ignifughi proiettati su carpenterie, materiali di isolamento incorporati nelle pareti e nei solai, giunti di dilatazione, materiali di riempimento nelle strutture miste.
Gli allestimenti interni: rivestimenti di pavimento (piastrelle vinilate con amianto, linoleum con sottofondo adesivo contenente amianto, colle di posa), rivestimenti murali (lastre e pannelli in fibrocemento, intonaci), soffitti e controsoffitti (pannelli acustici, lastre composite), pareti divisorie leggere in fibrocemento, porte tagliafuoco con giunti con amianto, davanzali ed elementi vari.
Gli impianti tecnici: coibentazione di tutte le canalizzazioni (riscaldamento, acqua fredda, acqua calda sanitaria, vapore, gas), isolamento di caldaie e attrezzature termiche vecchie, quadri elettrici con lastre di fondo contenenti amianto, condotti di ventilazione e condotti in fibrocemento, cablaggi elettrici vecchi con trecce con amianto.
I locali speciali: cantine e sotterranei (spesso meno ristrutturati e con materiali d’origine intatti), locali tecnici e centrali termiche, sottotetti e spazi non abitabili, fosse e spazi confinati.
La gestione dei rifiuti contenenti amianto: OTRif e filiere di eliminazione
La presenza di amianto nei materiali di demolizione genera obblighi specifici in materia di gestione dei rifiuti. Questi obblighi derivano principalmente dall’ordinanza sui trasporti di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).
Classificazione dei rifiuti contenenti amianto
I materiali contenenti amianto sono classificati come rifiuti speciali in diritto svizzero. Questa classificazione implica:
- Un’identificazione preliminare obbligatoria prima dell’inizio dei lavori di demolizione
- Un condizionamento accurato sul cantiere (imballaggio a tenuta stagna, segnaletica normativa)
- Un’eliminazione in filiere autorizzate per i rifiuti speciali
- Una tracciabilità documentata tramite bolle di trasporto e di eliminazione che devono essere conservate
Filiere di eliminazione autorizzate
In Svizzera, i materiali contenenti amianto possono essere eliminati secondo la loro natura e il loro tenore in amianto. I materiali non friabili in buono stato — come le lastre di fibrocemento non degradate — possono essere trattati in certi siti per materiali inerti o controllati secondo le autorizzazioni cantonali. I materiali friabili o fortemente contenenti amianto, in particolare le proiezioni, devono essere eliminati in installazioni appositamente autorizzate a ricevere questo tipo di rifiuti. L’impresa di risanamento è responsabile della cernita, del condizionamento e dell’instradamento verso la filiera appropriata.
La diagnosi amianto prima della demolizione consente di quantificare i volumi di rifiuti contenenti amianto attesi e di anticipare i costi di eliminazione, che possono rappresentare una parte significativa del budget totale di demolizione.
Separazione e cernita alla fonte
Uno degli imperativi della diagnosi prima della demolizione è consentire una cernita alla fonte efficace. I materiali contenenti amianto devono essere separati dagli altri rifiuti di costruzione già sul cantiere. Una demolizione senza cernita preliminare porterebbe a contaminare l’insieme delle macerie con amianto, rendendo la loro eliminazione molto più costosa e rendendo impossibile la loro valorizzazione o il loro riciclaggio.
Il ruolo dell’impresa di risanamento amianto nel processo
Su un cantiere di demolizione di un edificio contenente amianto, un’impresa specializzata in risanamento amianto interviene prima o durante la demolizione per rimuovere i materiali contenenti amianto secondo un piano stabilito. Il suo ruolo è complementare ma distinto da quello del diagnosticatore.
Il diagnosticatore produce il rapporto d’inventario che serve da base alla pianificazione. L’impresa di risanamento esegue i lavori di rimozione secondo questo piano. Deve essere appositamente formata e attrezzata: dispositivi di protezione individuale (tute a tenuta stagna, maschere ad adduzione d’aria o maschere FFP3 secondo le situazioni), confinamento delle zone di lavoro con teloni e sistemi di depressione, aspirazione e filtrazione dell’aria con apparecchi ad alta efficienza, e protocolli rigorosi per il condizionamento e l’evacuazione dei rifiuti.
Per gli edifici industriali complessi o i volumi importanti di materiali friabili, un stretto coordinamento tra il diagnosticatore, l’impresa di risanamento, il committente e talvolta le autorità di sorveglianza è indispensabile. Misure di polverosità possono essere realizzate in corso di cantiere per verificare che le concentrazioni di fibre nell’aria restino sotto i valori soglia autorizzati.
Comparativo: diagnosi prima dei lavori vs diagnosi prima della demolizione
| Criterio | Prima dei lavori | Prima della demolizione |
|---|---|---|
| Perimetro d’ispezione | Zone impattate dai lavori | Intero edificio o parte da demolire |
| Livello di dettaglio | Mirato sui materiali perturbati | Esaustivo — ogni materiale con amianto censito |
| Obiettivo principale | Sicurezza dei lavoratori durante i lavori | Pianificazione risanamento + gestione rifiuti |
| Quantificazione dei volumi | Non richiesta | Sì — volumi stimati per ogni tipo |
| Durata dell’ispezione | Proporzionale al perimetro dei lavori | Più lunga, tutto l’edificio è ispezionato |
| Documenti prodotti | Rapporto con raccomandazioni per zona | Inventario quantitativo + classificazione rifiuti |
| Legame con l’autorizzazione | Richiesto per permesso di costruire/ristrutturare | Sistematicamente richiesto per autorizzazione di demolire |
Procedura tipo per un progetto di demolizione
- Tappa 1 — Ordine dell’inventario: la domanda di diagnosi deve essere formulata non appena viene presa la decisione di demolire, prima di qualsiasi domanda di autorizzazione amministrativa. Prima viene ordinata la diagnosi, più i risultati possono essere integrati nella pianificazione del progetto.
- Tappa 2 — Ispezione completa: il diagnosticatore percorre l’intero edificio, compresi gli spazi di difficile accesso (vuoti sanitari, sottotetti, canalizzazioni tecniche chiuse). Documenta ogni materiale sospetto con foto e rilevamenti di localizzazione.
- Tappa 3 — Prelievi e analisi: vengono effettuati prelievi su tutti i materiali sospetti. Le analisi in laboratorio accreditato SAS consentono di confermare o infirmare la presenza di amianto e di quantificarne il tenore.
- Tappa 4 — Rapporto d’inventario: il diagnosticatore consegna il rapporto completo con localizzazione, quantificazione e classificazione di tutti i materiali contenenti amianto. Questo rapporto serve da pezzo principale per il fascicolo di autorizzazione di demolire e per i bandi di gara di risanamento.
- Tappa 5 — Bando di gara risanamento: le imprese specializzate stabiliscono la propria offerta sulla base del rapporto d’inventario.
- Tappa 6 — Realizzazione del risanamento: i materiali contenenti amianto vengono rimossi secondo un piano di risanamento stabilito prima dell’inizio della demolizione meccanica. I rifiuti sono condizionati ed eliminati secondo le filiere normative.
- Tappa 7 — Controllo di restituzione: un’ispezione finale può essere realizzata per attestare che l’edificio è stato correttamente risanato prima della demolizione meccanica.
Casi speciali: edifici industriali ed edifici vincolati
Edifici industriali
Gli edifici industriali costruiti prima del 1991 presentano spesso questioni particolari. L’amianto vi è stato utilizzato massicciamente per l’isolamento termico degli impianti di produzione, dei forni industriali, delle condotte di vapore ad alta pressione e delle carpenterie metalliche. Le proiezioni su carpenterie, le coibentazioni industriali di grande diametro e i materiali di tenuta ad alto tenore possono rappresentare volumi importanti. L’inventario prima della demolizione di un edificio industriale è generalmente più lungo e più complesso rispetto a un edificio residenziale della stessa superficie, e richiede un’expertise specifica nell’ambiente industriale.
Edifici vincolati o protetti in quanto patrimonio
La protezione patrimoniale di un edificio non elimina l’obbligo di diagnosi amianto prima di qualsiasi intervento di trasformazione o demolizione parziale. Impone invece di conciliare i vincoli di sicurezza legati all’amianto con le esigenze di conservazione degli elementi protetti. Questa situazione richiede un coordinamento tra il diagnosticatore, l’architetto mandato, i servizi dei monumenti e dei siti, e le autorità cantonali competenti.
Documenti richiesti e procedura di autorizzazione cantonale
Per ottenere un’autorizzazione di demolire nei cantoni romandi, il rapporto di diagnosi amianto è richiesto nel fascicolo di domanda. Questo rapporto deve essere redatto da un diagnosticatore riconosciuto FACH e accompagnato dai risultati dell’analisi del laboratorio accreditato.
Certi cantoni esigono anche la presentazione di un piano di risanamento — documento redatto da uno specialista FACH livello 2 — che descrive le misure previste per la rimozione e l’eliminazione dei materiali contenenti amianto. Questo piano condiziona l’ottenimento dell’autorizzazione di demolire e l’avvio del cantiere di risanamento.
In complemento, la normativa sui trasporti di rifiuti impone l’emissione di bolle di accompagnamento per ogni trasporto di rifiuti contenenti amianto dal cantiere fino alla filiera di eliminazione.
Pianificate una demolizione in Svizzera romanda? Consultate la pagina preventivo diagnosi amianto per una proposta adatta alla natura e alle dimensioni del vostro edificio. Per una panoramica completa del quadro legale applicabile, la pagina diagnosi amianto obbligatoria dettaglia tutti gli obblighi in vigore. Il contenuto e la struttura di un rapporto d’inventario sono presentati sulla pagina rapporto di diagnosi amianto.